Nascituro

Nascituro [capacità del] (d. civ.)
Benché l'acquisto della capacità giuridica coincida, in generale, con la nascita (art. 1 c.c.), in applicazione di un antico principio romanistico [Nasciturus pro iam nato habetur, si de eius commodo agitur] la legge (art. 1, co. 2, c.c.) consente l'attribuzione di diritti a soggetti non ancora venuti ad esistenza, subordinatamente all'evento della loro nascita.
Le ipotesi specificamente previste dal codice sono le seguenti:
— nascituri già concepiti: sono capaci di succedere per causa di morte (art. 462 c.c.) e di ricevere per donazione (art. 784 c.c.);
— nascituri non concepiti: sono capaci di ricevere per testamento e per donazione, purché siano figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore (art. 462, co. 3 c.c.), o al tempo della donazione (art. 784 c.c.).