Nasciturus pro iam nato habetur, si de eius commodo agitur

Nasciturus pro iam nato habetur, si de eius commodo agitur [il nascituro è considerato come già nato, quando si tratta del suo interesse] (d. civ.)
Antico principio romanistico in base al quale si riconosce la validità di atti di disposizione a favore di un soggetto non ancora venuto ad esistenza (nascituro concepito o addirittura non ancora concepito), in deroga al principio in base al quale prima della nascita non esiste persona fisica con propria capacità giuridica [Nascituro].