Mutatio libelli

Mutatio libelli [cambiamento della domanda] (d. civ.)
Con questa espressione si indica l'introduzione in giudizio di domande nuove rispetto a quelle proposte con l'atto di citazione. Perché si abbia domanda nuova è necessaria l'allegazione di nuovi fatti costitutivi, in maniera tale da allargare l'oggetto del processo.
L'art. 183 c.p.c. consente all'attore di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale [Riconvenzionale (Domanda)] o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta.
Entrambe le parti, inoltre, possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, e possono chiedere al giudice i seguenti termini perentori:
— un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
— un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
— un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
All'esito delle suddette attività, il thema decidendum è fissato definitivamente.
Nel giudizio di appello è ammessa solo la proposizione delle domande nuove che costituiscano lo svolgimento logico di quelle proposte in primo grado: possono, cioè, domandarsi gli interessi, i frutti, gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza.
La (—) si distingue dalla emendatio libelli che consiste nella mera rettifica o precisazione della domanda giudiziale, anch'essa da effettuarsi nella prima udienza di trattazione. Tale facoltà è riconosciuta anche al convenuto il quale può, sempre nella prima udienza di trattazione, modificare la domanda riconvenzionale.