Molestia

Molestia (d. civ.)
Con tale termine si fa genericamente riferimento a qualunque comportamento che rechi turbativa a terzi, distinguendosi peraltro le molestie di fatto (quali ad esempio il passaggio sul fondo altrui, il taglio degli altrui alberi etc.) dalle (—) di diritto, allorché si estrinsechino in atti di natura giuridica (es.: atto di intimazione con il quale si afferma di essere titolare di un diritto sulla cosa altrui).
Le (—) vengono prese espressamente in considerazione dal codice civile che prevede mezzi giudiziari per farle cessare, quali l'azione negatoria a tutela del proprietario (art. 949 c.c.), l'azione di manutenzione a tutela del possessore (art. 1170 c.c.) nonché la garanzia per (—) riconosciuta al conduttore nei confronti del locatore dall'art. 1585 c.c. [Locazione].