Millantato credito

Millantato credito (d. pen.)
L'art. 346 c.p. nei suoi due commi, prevede due distinte ipotesi delittuose:
— commette la prima chiunque, millantando un credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato (1 comma);
— commette la seconda chiunque riceve o fa dare o promette, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare (2 comma).
Tale reato appartiene alla categoria dei delitti contro la P.A.
Scopo della norma è la tutela del prestigio della P.A.
Millantare un credito significa vantare una particolare influenza presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio.
Il fatto materiale consiste nell'ottenere, per effetto della millanteria, la dazione o la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione.
Deve trattarsi di un semplice pretesto, cioè di una falsa promessa: se effettivamente il denaro servisse per corrompere il funzionario, i tre soggetti risponderebbero di corruzione.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di carpire la promessa o la dazione del danaro o altra utilità, millantando credito.
Pena: per la prima figura, reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 309 a euro 2.065; per la seconda, reclusione da 2 a 6 anni e multa da euro 516 a euro 3.098.