Corruzione propria

Corruzione propria (d. pen.)
() antecedente
Rispondono di (—), in concorso necessario tra loro, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (anche se non rivesta la qualifica di pubblico impiegato) il quale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, nonché colui che dà o promette il denaro o altra utilità al p.u. o all'incaricato di pubblico servizio per uno dei fini suddetti (artt. 319 ss. c.p.).
A differenza della corruzione impropria, oggetto dell'accordo criminoso è qui il ritardo o l'omissione da parte del funzionario di un atto del suo ufficio oppure l'emanazione di un atto contrario ai doveri di ufficio, e cioè di un atto illegittimo.
Per i concetti di omissione e ritardo [Omissione (e rifiuto di atti d'ufficio)].
Il dolo è dato oltre che dalla coscienza e volontà del fatto della corruzione anche dalla consapevolezza del fine dell'omissione o del ritardo di un atto d'ufficio.
() susseguente
Commettono tale reato, in concorso necessario tra loro, il P.U. o l'incaricato di un pubblico servizio (anche se non rivesta la qualifica di pubblico impiegato) che riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, nonché colui che ha dato il denaro o l'utilità al P.U. o all'incaricato del pubblico servizio che ha agito contro i doveri del suo ufficio o ha ritardato od omesso un atto d'ufficio (artt. 319 ss. c.p.).
Per la sussistenza del delitto in esame è necessario che l'accordo riguardi un'omissione o un ritardo di atti d'ufficio o l'emanazione di un atto illegittimo già compiuto.
Il dolo è dato dalla coscienza e volontà della dazione accompagnata dalla consapevolezza che è stata effettuata come compenso dell'avvenuto ritardo od omissione di un atto d'ufficio.
Anche per tale reato si applica l'aggravante di cui all'art. 319bis c.p.
Pena: Reclusione da 2 a 5 anni estesa al corruttore.