Memorie
Memorie (d. proc. civ.)
Atti processuali mediante i quali le parti illustrano per iscritto la propria posizione sui punti di fatto e di diritto oggetto della controversia. Possono essere presentate al giudice dal difensore o dalla parte in ogni stato e grado del procedimento civile e in alcune fasi del procedimento penale.
Di particolare rilievo sono le () di replica previste dall'art. 190 c.p.c., che le parti depositano successivamente alla rimessione in decisione [Rimessione (al collegio)] della causa e che contengono una replica alle deduzioni avversarie contenute nelle comparse conclusionali.
Le () non possono per ò contenere conclusioni diverse da quelle gi à precedentemente formulate dinanzi all'istruttore e riportate per iscritto nella propria comparsa conclusionale.