Genitorialità
Genitorialit à [tutela della] (d. lav.)
Insieme di disposizioni normative a sostegno della maternit à e della paternit à e per il diritto alla cura dei figli, che si rivolgono non solo alla lavoratrice, sulla scorta del pi ù tradizionale atteggiamento legislativo indirizzato a tutelare l'assolvimento dei compiti di maternit à e cura dei figli da parte della donna, ma anche al lavoratore in nome di un'effettiva parit à di ruoli all'interno della famiglia.
Le principali disposizioni in tal senso sono quelle relative ai periodi di congedo [Congedi (per malattia del figlio); Congedi (parentali); Congedo (di maternit à); Congedo (di paternit à)], estesi in determinate circostanze anche al padre lavoratore. Rivestono altrettanta importanza anche quelle concernenti:
il diritto a riposi e permessi durante il primo anno di vita del bambino: i lavoratori possono fruire di due periodi di riposo retribuiti, anche cumulabili durante la giornata (il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore), della durata di un'ora ciascuno, considerati a tutti gli effetti ore lavorative. Durante tali periodi la lavoratrice pu ò uscire dall'azienda (cd. permessi per allattamento). I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente o in caso di morte o di grave infermit à della madre. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle ordinarie possono essere utilizzate anche dal padre;
il divieto di licenziamento: è confermato il divieto assoluto di licenziamento delle lavoratrici, nonch é di sospensione dal lavoro e di collocazione in mobilit à, dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di congedo obbligatorio, nonch é fino al compimento di un anno di et à del bambino. In caso di fruizione del congedo di paternit à, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di et à del bambino. È altres ì vietato il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore;
la nullit à delle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino, a meno che siano state convalidate dai servizi ispettivi del lavoro. Le dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, non obbligano all'osservanza del periodo di preavviso e danno diritto alle indennit à previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento;
il diritto al rientro: i genitori hanno diritto, al termine del periodo di congedo di maternit à o paternit à e fino ad un anno di et à del bambino, a conservare il posto di lavoro ed a svolgere le stesse mansioni, o altre equivalenti; inoltre hanno il diritto di rientrare nella stessa unit à produttiva. Tali diritti vengono garantiti anche negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo della lavoratrice e del lavoratore. L'inosservanza delle disposizioni è punita con sanzione amministrativa. La lavoratrice o il lavoratore possono promuovere una controversia sindacale o legale nei confronti del datore di lavoro inadempiente.