Congedo

Congedo (d. lav.; d. prev.)
() di maternità
Periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, in cui è fatto divieto assoluto di adibire al lavoro le donne in relazione allo stato di gravidanza o puerperio. Il (—) comprende:
— il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto, ove esso avvenga oltre la data presunta;
— gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo.
Il (—) dà diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione ed è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (T.F.R., ferie etc.).
La durata del (—) va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino a tre mesi dopo il parto. In alcuni casi, tale durata può però essere differente ed in particolare il (—):
— è anticipato a tre mesi prima della data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli;
può essere posticipato al mese precedente la data presunta del parto e proseguendo nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che non vi siano controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro;
— è prorogato, ai sette mesi successivi il parto, nell'ipotesi in cui si svolgano mansioni pericolose, faticose e insalubri e non ci sia possibilità di essere spostati ad altre mansioni.
Il diritto ad un periodo di congedo retribuito, in occasione della nascita di un figlio, è stato esteso anche al padre lavoratore [Congedo (di paternità)], in presenza di circostanze predefinite caratterizzate dall'impossibilità per la madre di apprestare le necessarie cure al bambino.
() di paternità
Diritto del lavoratore-padre ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il (—) dà diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione ed è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (T.F.R., ferie etc.).
() matrimoniale
Periodo di astensione dal rapporto di lavoro di cui può usufruire il lavoratore che abbia contratto matrimonio avente validità civile. Il (—) è usufruibile da tutti i lavoratori dipendenti in virtù dell'estensione operata dalla contrattazione collettiva. La durata del (—) è di 15 giorni, è fruibile in occasione del matrimonio o, nell'ipotesi in cui non sia possibile per esigenze di produzione aziendale, entro i 30 giorni successivi al matrimonio. Durante il (—) al lavoratore compete la normale retribuzione essendo considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
Il (—) compete:
— ai lavoratori che abbiano stipulato un valido contratto di lavoro da almeno una settimana;
— ai disoccupati che possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 precedenti il matrimonio;
— ai lavoratori extracomunitari residenti in Italia da prima del matrimonio anche se il matrimonio è stato contratto all'estero, purché lo status di coniugati sia acquisito in Italia e risulti da certificazione anagrafica.
Sebbene la contrattazione collettiva abbia esteso il (—) anche ai lavoratori con qualifica non impiegatizia permangono delle differenze di disciplina per gli operai con riguardo al calcolo e al pagamento dell'assegno per il periodo di (—). In particolare, il trattamento economico è a carico dell'I.N.P.S. per gli operai, mentre compete al datore di lavoro per gli impiegati.
() parentali
Periodi di congedo dal lavoro, fruibili, in alternativa, da ciascun genitore, nei primi otto anni di vita del figlio. Si tratta dell'originaria astensione facoltativa, prevista dalla L. 1204/1971, che è stata riformata in senso più ampio dal D.Lgs. 151/2001 (T.U. delle disposizioni a tutela della maternità e della paternità dei lavoratori).
I (—) hanno durata massima cumulativa di 10 mesi (periodi spettanti al lavoratore padre più quelli spettanti alla lavoratrice madre). In particolare il diritto di astenersi dal lavoro compete:
— alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
— al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Nel caso in cui il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il periodo di congedo cui ha diritto è elevato di un altro mese, per un totale di sette mesi invece di sei (per cui il congedo complessivo sale a undici mesi): si tratta di una previsione di favore chiaramente volta ad incoraggiare una più equa ripartizione delle responsabilità familiari e la cura dei figli — in termini di tempo sottratto al lavoro — da parte dei padri, compito tradizionalmente gravante sulle donne, in passato spesso penalizzate per tale motivo in ambito lavorativo.
I (—) danno diritto, fino al terzo anno di vita del bambino, ad un'indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; per i periodi successivi a sei mesi l'indennità spetta soltanto se il reddito dell'interessato sia inferiore ad un certo valore.
() per eventi particolari e per la formazione professionale
Speciali permessi retribuiti o anche congedi non retribuiti introdotti dalla L. 53/2000 (come modif. dal D.Lgs. 26-3-2001, n. 151) in favore dei lavoratori in caso di circostanze eccezionali o per favorire la loro formazione continua. Nel primo caso si ha diritto ad un periodo di congedo, fino a un massimo di due anni, in caso di eventi quali il decesso o la malattia di un parente, gravi motivi familiari etc. È previsto che, in alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il datore diverse modalità di espletamento della prestazione lavorativa.
Nel secondo caso, il lavoratore con anzianità di servizio di almeno 5 anni ha diritto (eccetto i casi di comprovate esigenze aziendali) ad uno speciale congedo non retribuito di 11 mesi, continuativi o frazionati, per conseguire titoli di studio o partecipare ad attività formative, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 10 L. 300/1970 (diritto allo studio).
() per la malattia del figlio
Periodi di astensione dal lavoro riconosciuti ad entrambi i genitori lavoratori (padre o madre), in alternativa tra loro, in caso di malattia del figlio. In particolare i (—) hanno la seguente durata:
— per figli di età inferiore a tre anni, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio;
— per figli di età superiore a tre anni e fino a otto anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, alternativamente, e per ogni figlio.
I (—) non sono retribuiti, ma sono computati nell'anzianità di servizio, con esclusione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
I periodi di (—) sono coperti per intero, ai fini pensionistici, da contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino, mentre successivamente la copertura è calcolata con specifici criteri.