Luogotenenza

Luogotenenza (d. cost.)
Istituto di supplenza volontaria del Capo dello Stato (attivato, cioè, dallo stesso Capo dello Stato) non previsto esplicitamente dallo Statuto albertino, ma introdotto in via di prassi.
È possibile individuare innanzitutto una (—) generale, che veniva attivata dal re in caso di assenza dal regno, di infermità o di particolari situazioni politiche (ad esempio guerra). Si trattava di un istituto provvisorio e revocabile con il quale il re delegava solo una parte dei propri poteri.
Con l'espressione (—) regionale, invece, si fa riferimento a quell'istituto al quale si fece ricorso per rendere il più possibile indolore il trapasso dagli antichi Stati italiani alla nuova realtà dello Stato unitario.
Il re conferiva a persone di sua fiducia il compito di reggere provvisoriamente le province via via annesse al Regno d'Italia.
Una forma di (—) generale sui generis, infine, è stata quella affidata dal re Vittorio Emanuele III al principe ereditario Umberto nel 1944, sulla base di un accordo fra la monarchia, i partiti rappresentati nei e le forze militari occupanti con il quale si rimandava a dopo la guerra la scelta della forma istituzionale da dare all'Italia.
Il re rinunciava irrevocabilmente all'esercizio dei suoi poteri, che veniva trasferito per intero al luogotenente. La onnicomprensività dei poteri luogotenenziali faceva uscire la figura della (—) di Umberto dallo schema statutario, per quanto trovasse la sua legittimazione nel consenso delle forze politiche dominanti.
In ogni caso l'istituto della monarchia sopravvisse, tanto che il 9 maggio 1946 il re Vittorio Emanuele abdicò e il principe Umberto assunse anche il titolo di re d'Italia, oltre che i relativi poteri.