Supplenza

Supplenza (d. cost.)
È prevista specificamente nella Costituzione la (—) al Presidente della Repubblica, quando questi non possa adempiere alle sue funzioni. In tal caso la funzione di Capo dello Stato è esercitata dal Presidente del Senato.
L'impedimento che legittima la (—) può essere:
— permanente in caso di:
a) infermità che si protragga in modo irreversibile;
b) decadenza dalla carica comminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 15, L. Cost. 1/1953);
c) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
— temporaneo in caso di:
a) sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale in pendenza di giudizio d'accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 12, L. Cost. 1/1953);
b) malattia che non importi guarigione entro breve termine, pur senza pregiudicare la riassunzione della carica, a guarigione avvenuta;
c) viaggio all'estero: in tal caso la prassi è difforme in quanto Gronchi e Cossiga si fecero sostituire; Saragat e Pertini, invece, non lo ritennero necessario.
Il supplente può assolvere tutte le funzioni attribuite al Presidente, salvi gli atti per loro natura incompatibili con il carattere temporaneo della carica ricoperta.