Supplenza
Supplenza (d. cost.)
L'impedimento che legittima la () pu ò essere:
permanente in caso di:
a) infermit à che si protragga in modo irreversibile;
b) decadenza dalla carica comminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 15, L. Cost. 1/1953);
c) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
temporaneo in caso di:
a) sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale in pendenza di giudizio d'accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 12, L. Cost. 1/1953);
b) malattia che non importi guarigione entro breve termine, pur senza pregiudicare la riassunzione della carica, a guarigione avvenuta;
c) viaggio all'estero: in tal caso la prassi è difforme in quanto Gronchi e Cossiga si fecero sostituire; Saragat e Pertini, invece, non lo ritennero necessario.
Il supplente pu ò assolvere tutte le funzioni attribuite al Presidente, salvi gli atti per loro natura incompatibili con il carattere temporaneo della carica ricoperta.