Mutuo

Mutuo
Contratto di () (d. civ.)
Nel contratto di (—) una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (tandundem eiusdem generis et qualitatis) (artt. 1813 ss. c.c.).
Il contratto di (—) ha quindi l'effetto di trasferire la proprietà della cosa al mutuatario ed è perciò un contratto traslativo, reale e, qualora abbia ad oggetto una somma di denaro, oneroso, ossia (—) cd. feneratizio, da cui nasce per il mutuatario l'obbligo di pagare gli interessi sulla somma ricevuta.
Il (—) oneroso realizza una forma tipica di bilateralità imperfetta, definizione che si usa per quei contratti che, anche se non possono essere considerati sinallagmatici da un punto di vista giuridico (poiché, perfezionandosi il contratto con la consegna, l'unico soggetto obbligato alla restituzione è il mutuatario), lo sono da un punto di vista economico, per cui ne seguono, almeno parzialmente, la disciplina. Infatti, per il (—) oneroso si applica la disciplina della risoluzione per inadempimento, allorché il mutuatario non paghi gli interessi dovuti (art. 1820 c.c.).
Il contratto di (—) è detto di scopo quando al mutuatario viene imposto di utilizzare la somma, ottenuta a mutuo, per un certo scopo: viene anche chiamato (—) di finanziamento.
() dissenso (o consenso) (d. civ.)
Il contratto può essere sciolto solo per le cause ammesse dalla legge o per (—) (art. 1372 c.c.). Quest'ultimo si sostanzia in una convenzione risolutoria con la quale le parti estinguono un precedente vincolo contrattuale che non abbia ancora prodotto effetti traslativi.
Laddove tali effetti si siano verificati, non di (—) potrà parlarsi ma di un autonomo negozio produttivo di effetti opposti al precedente (es.: una retrovendita).
Il contratto risolutorio di un negozio formale richiede, secondo la prevalente giurisprudenza, l'osservanza della medesima forma di quest'ultimo.