Jus possidendi e jus possessionis

Jus possidendi e jus possessionis (d. civ.)
Lo jus possessionis designa l'insieme dei diritti che il possesso di per sé genera in capo al possessore (commoda possessionis) e soprattutto il diritto alla tutela possessoria [Restituzione (Azione di); Manutenzione (Azione di)].
Lo jus possidendi designa, invece, il diritto del titolare del potere giuridico sulla cosa di possederla concretamente. Esempio: il ladro ha lo jus possessionis, ma non lo jus possidendi che spetta al proprietario.