Jus excludendi
Jus excludendi (d. civ.)
Facolt à del proprietario di opporsi a ogni ingerenza degli estranei relativamente al bene oggetto del proprio diritto, quale che ne sia la giustificazione (art. 832 c.c.).
Si deve comunque valutare, caso per caso, se il rifiuto del proprietario di consentire l'accesso al fondo sia o meno giustificato, con riguardo agli interessi confliggenti del proprietario e dei terzi [Atto (emulativo); Immissioni].