Jus cogens

Jus cogens [norme di] (d. internaz.)
Norme di diritto internazionale generale inderogabili, che occupano il primo posto nella gerarchia delle fonti di diritto internazionale. L'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati afferma che è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale, dovendosi intendere per norma imperativa del diritto internazionale generale una norma accettata e riconosciuta dalla comunità degli Stati come norma alla quale non può essere apportata nessuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente il medesimo carattere.
Sebbene non esista un'elencazione definita delle norme di (—) la dottrina e la giurisprudenza internazionale fanno rientrare in questa categoria:
— il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, salvo il caso di legittima difesa;
— il principio di autodeterminazione dei popoli;
— le norme sulla tutela dei diritti umani fondamentali;
— le norme che stabiliscono le cause di invalidità e di estinzione dei trattati.