Intuitu personae

Intuitu personae [contratti] [per le qualità della persona] (d. civ.)
Categoria di contratti (contratti personali) caratterizzata dalla particolare rilevanza dei soggetti che li stipulano sotto il profilo delle loro qualità personali.
Tali contratti, proprio perché fondati su un elemento di fiducia personale, sono intrasmissibili e si estinguono con la morte di una delle parti [Parte], salva diversa disposizione di legge.
Altre caratteristiche di questi contratti sono: la possibilità di agire per l'annullamento in caso di errore sull'identità della persona, e il fatto che la parte in senso sostanziale (cioè quella che, pur non avendo stipulato il negozio, è la destinataria degli effetti dello stesso) deve essere sempre determinata.
Sono contratti (—) il mandato, il deposito, il contratto di società di persone, il contratto di lavoro.