Interposizione di persona

Interposizione di persona (d. civ.)
L'(—) si ha quando un soggetto appare o è titolare di una situazione giuridica, mentre in realtà tale situazione è in titolarità di un altro soggetto o a questi è, in ultimo, destinata.
() fittizia
Consegue ad una simulazione relativa soggettiva.
Essa consiste nell'attribuzione della qualità di parte ad un soggetto estraneo al negozio che si stipula. L'interposto si limita unicamente a prestare il proprio nome mentre titolare del rapporto giuridico è, sul piano sostanziale, un soggetto diverso. È il caso di chi non volendo, per ragioni fiscali, apparire acquirente di un immobile si accordi con il venditore per fare apparire che l'acquisto è stato fatto da un terzo.
() reale
Tale fattispecie viene inquadrata nella rappresentanza indiretta e si verifica quando una persona agisce per conto di altra, ma in nome proprio, divenendo, pertanto, titolare in proprio del rapporto conseguente al contratto stipulato, con l'obbligo per conto del quale ha agito.
Ne consegue che nella (—) reale l'interposto, stipulando in prima persona il contratto, è parte sia in senso formale che sostanziale dello stesso. L'accordo con l'interponente, in tal caso, ha per oggetto l'obbligo di ritrasferimento.