Inefficacia del negozio giuridico
Inefficacia del negozio giuridico (d. civ.)
Si ha () quando il negozio giuridico non produce effetti. Tale fenomeno pu ò essere ricollegato all'invalidit à del negozio oppure ad altre cause. In quest'ultimo caso si ha l'() in senso stretto che è una categoria autonoma, in quanto il negozio inefficace è pur sempre un negozio valido e quindi dotato di una propria rilevanza di fronte al diritto.
Esempi di negozi inefficaci sono quelli dei negozi sottoposti a condizione sospensiva o a termine iniziale.
Una forma particolare di () è definita inopponibilit à e si ha quando un atto è inefficace solo nei confronti di alcuni soggetti (cd. inefficacia relativa). Ad esempio, l'atto di disposizione del debitore, impugnato ex art. 2901 c.c. è inopponibile solo ai creditori che hanno agito; oppure, l'atto di alienazione immobiliare non debitamente trascritto è inopponibile nei confronti del terzo trascrivente.