Inefficacia del negozio giuridico

Inefficacia del negozio giuridico (d. civ.)
Si ha (—) quando il negozio giuridico non produce effetti. Tale fenomeno può essere ricollegato all'invalidità del negozio oppure ad altre cause. In quest'ultimo caso si ha l'(—) in senso stretto che è una categoria autonoma, in quanto il negozio inefficace è pur sempre un negozio valido e quindi dotato di una propria rilevanza di fronte al diritto.
Esempi di negozi inefficaci sono quelli dei negozi sottoposti a condizione sospensiva o a termine iniziale.
Una forma particolare di (—) è definita inopponibilità e si ha quando un atto è inefficace solo nei confronti di alcuni soggetti (cd. inefficacia relativa). Ad esempio, l'atto di disposizione del debitore, impugnato ex art. 2901 c.c. è inopponibile solo ai creditori che hanno agito; oppure, l'atto di alienazione immobiliare non debitamente trascritto è inopponibile nei confronti del terzo trascrivente.