Inaudita altera parte

Inaudita altera parte [non sentita l'altra parte] (d. proc. civ.)
Questa espressione latina indica i casi in cui il giudice provvede sulla base della semplice richiesta della parte, debitamente documentata, senza che la controparte possa intervenire [Contraddittorio (Principio del); Decreto (ingiuntivo)], se non in un momento successivo e solo eventuale.