Insindacabilità

Insindacabilità (d. cost.)
L'(—) è una prerogativa riconosciuta ai parlamentari dall'art. 68 c. 1 Cost., in forza della quale essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Questo principio intende salvaguardare la piena libertà di espressione del parlamentare, per evitare quei possibili condizionamenti che potrebbero derivargli dalla consapevolezza di dover rendere conto (in sede penale, civile o disciplinare) dell'attività svolta in Parlamento.
L'art. 3 della L. 140/2003, tuttavia, ha precisato che la tutela prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione si applica non solo per l'attività svolta nelle sedi parlamentari, ma anche per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento. Ciò che rileva, ai fini della (—), è dunque il collegamento necessario con le funzioni del Parlamento, cioè l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere (sent. Corte Cost. 120/2004).
L'(—) rappresenta, inoltre, una prerogativa dei giudici della Corte Costituzionale, che, secondo quanto disposto dall'art. 5 L. cost. 1/1953, non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.