Insindacabilità
Insindacabilit à (d. cost.)
L'() è una prerogativa riconosciuta ai parlamentari dall'art. 68 c. 1 Cost., in forza della quale essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni .
Questo principio intende salvaguardare la piena libert à di espressione del parlamentare, per evitare quei possibili condizionamenti che potrebbero derivargli dalla consapevolezza di dover rendere conto (in sede penale, civile o disciplinare) dell'attivit à svolta in Parlamento.
L'art. 3 della L. 140/2003, tuttavia, ha precisato che la tutela prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione si applica non solo per l'attivit à svolta nelle sedi parlamentari, ma anche per ogni altra attivit à di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento . Ci ò che rileva, ai fini della (), è dunque il collegamento necessario con le funzioni del Parlamento, cio è l'ambito funzionale entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che pu ò essere il pi ù vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere (sent. Corte Cost. 120/2004).
L'() rappresenta, inoltre, una prerogativa dei giudici della Corte Costituzionale, che, secondo quanto disposto dall'art. 5 L. cost. 1/1953, non sono sindacabili, n é possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni .