Handicap
Handicap [portatori di] (d. lav.)
Ai lavoratori () che rientrino in determinate categorie (disabili fisici, sensoriali, portatori di handicap intellettivo, non vedenti etc.), ma abbiano una capacit à lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili, sono applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio [Collocamento].
L'art. 33 della L. 104/92, modificato dal D.Lgs. 151/2001, disciplina i premessi e i congedi spettanti ai lavoratori () ovvero ai parenti che assistono () ed in particolare:
1) i lavoratori () maggiorenni hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito o, in alternativa, a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravit à non sia ricoverata a tempo pieno;
2) colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravit à e sia parente o affine entro il terzo grado o convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravit à non sia ricoverata a tempo pieno (tali permessi spettano anche quando l'handicappato cui si fornisce assistenza sia un lavoratore e fruisca per s é stesso di tali permessi).
Il D.Lgs. 151/2001 (artt. 33, 42) contiene poi la disciplina dei benefici per i genitori di () in condizione di gravit à:
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravit à hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale [Congedo (parentale)], a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
in alternativa, sempre fino a tre anni di et à del bambino, possono essere fruiti i permessi retribuiti di due ore giornaliere;
dopo tre anni di et à del bambino, i genitori, sempre alternativamente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno;
al raggiungimento della maggiore et à del figlio con handicap in situazione di gravit à, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre continuano ad avere diritto ai tre giorni mensili di permesso a condizione che vi sia convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
Inoltre i lavoratori () e il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuit à un parente o un affine entro il terzo grado () hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi ù vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede, senza il proprio consenso.
Ai sensi dell'art. 1 della L. 24-2-2006, n. 104, la tutela previdenziale relativa alla maternit à, prevista dal D.Lgs. 151/2001, è estesa alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati.
La prassi amministrativa (circolare I.N.P.S. 90/2007), sulla scia della giurisprudenza, ha fornito le seguenti precisazioni in merito alla concessione dei benefici previsti dalla legge n. 104/92:
ai fini dei benefici per i familiari lavoratori conviventi con il disabile, a nulla rileva che nell'ambito del nucleo familiare della persona con grave disabilit à si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario;
la persona con disabilit à in situazione di gravit à - o il suo amministratore di sostegno o il suo tutore legale, pu ò liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;
tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purch é assuma i caratteri della sistematicit à e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilit à in situazione di gravit à;
i benefici previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92 si devono riconoscere altres ì a quei lavoratori che pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilit à in situazione di gravit à (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) offrano allo stesso un'assistenza sistematica e adeguata, fermo restando il potere organizzativo del datore di lavoro. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sar à prodotto un programma di assistenza a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilit à in situazione di gravit à che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale, sulla cui eventuale valutazione di congruit à medico-legale si esprimer à il dirigente responsabile del Centro medico-legale della sede INPS competente;
il requisito dell'esclusivit à della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto non profit e a personale badante;
non d à titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ci ò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore; fa eccezione quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno finalizzato a un intervento chirurgico o a scopo riabilitativo di un bambino di et à inferiore ai tre anni con disabilit à in situazione di gravit à, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3 grado) nonch é, su valutazione del dirigente responsabile del centro medico-legale della sede I.N.P.S., quello della persona con disabilit à in situazione di gravit à in coma vigile o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore.