Handicap

Handicap [portatori di] (d. lav.)
Ai lavoratori (—) che rientrino in determinate categorie (disabili fisici, sensoriali, portatori di handicap intellettivo, non vedenti etc.), ma abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili, sono applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio [Collocamento].
L'art. 33 della L. 104/92, modificato dal D.Lgs. 151/2001, disciplina i premessi e i congedi spettanti ai lavoratori (—) ovvero ai parenti che assistono (—) ed in particolare:
1) i lavoratori (—) maggiorenni hanno diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito o, in alternativa, a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
2) colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità e sia parente o affine entro il terzo grado o convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (tali permessi spettano anche quando l'handicappato cui si fornisce assistenza sia un lavoratore e fruisca per sé stesso di tali permessi).
Il D.Lgs. 151/2001 (artt. 33, 42) contiene poi la disciplina dei benefici per i genitori di (—) in condizione di gravità:
— la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale [Congedo (parentale)], a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
— in alternativa, sempre fino a tre anni di età del bambino, possono essere fruiti i permessi retribuiti di due ore giornaliere;
— dopo tre anni di età del bambino, i genitori, sempre alternativamente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno;
— al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre continuano ad avere diritto ai tre giorni mensili di permesso a condizione che vi sia convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
Inoltre i lavoratori (—) e il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado (—) hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede, senza il proprio consenso.
Ai sensi dell'art. 1 della L. 24-2-2006, n. 104, la tutela previdenziale relativa alla maternità, prevista dal D.Lgs. 151/2001, è estesa alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati.
La prassi amministrativa (circolare I.N.P.S. 90/2007), sulla scia della giurisprudenza, ha fornito le seguenti precisazioni in merito alla concessione dei benefici previsti dalla legge n. 104/92:
— ai fini dei benefici per i familiari lavoratori conviventi con il disabile, a nulla rileva che nell'ambito del nucleo familiare della persona con grave disabilità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario;
— la persona con disabilità in situazione di gravità - o il suo amministratore di sostegno o il suo tutore legale, può liberamente effettuare la scelta su chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare l'assistenza prevista dai termini di legge;
— tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
— i benefici previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92 si devono riconoscere altresì a quei lavoratori che — pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) — offrano allo stesso un'assistenza sistematica e adeguata, fermo restando il potere organizzativo del datore di lavoro. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà prodotto un programma di assistenza a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che dell'assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del suo tutore legale, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico-legale si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico-legale della sede INPS competente;
— il requisito dell'esclusività della stessa non si debba far coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto non profit e a personale badante;
— non dà titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore; fa eccezione quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno finalizzato a un intervento chirurgico o a scopo riabilitativo di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3 grado) nonché, su valutazione del dirigente responsabile del centro medico-legale della sede I.N.P.S., quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore.