Formazione continua

Formazione continua (leg. sociale; d. lav.)
Insieme di attività finanziate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome, destinate a formare ed accrescere competenze professionali, mediante processi di formazione articolati lungo tutto l'iter della vita delle persone, partendo dalla formazione scolastica fino a quella professionale anche successiva all'inserimento lavorativo.
La formazione, oltre che strumento di elevazione culturale ed intellettuale della popolazione costituisce un elemento fondamentale sia per l'accesso che per lo svolgimento stesso del rapporto di lavoro. Una adeguata politica dell'occupazione non può infatti prescindere da obiettivi formativi. Su tale presupposto si muovono anche gli impegni assunti dalla Comunità Europea con l'art. 150 del Trattato CE e tradotti nel finanziamento dei Fondi strutturali e in particolare del Fondo sociale europeo.
Dal punto di vista, invece, dello svolgimento dell'attività lavorativa, la (—) si rende necessaria ad adeguare la prestazione ai bisogni dell'organizzazione imprenditoriale soggetta a costanti mutamenti. Secondo alcuni, la (—) in tale ottica assume una rilevanza tale da entrare a far parte addirittura dello schema causale del lavoro subordinato. Seguendo tale impostazione potrebbe parlarsi di un diritto-dovere alla (—), poiché se in virtù dell'art. 1206 c.c. il datore di lavoro è tenuto a fare tutto il possibile perché il lavoratore adempia la propria prestazione, rientrerebbe in tale dovere anche l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore ai bisogni dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce.
Nel nostro ordinamento la (—) è agevolata anche dall'istituzione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua funzionali al finanziamento delle attività formative attuate dalle imprese, nonché dalla possibilità per il lavoratore di utilizzare congedi per la formazione [Congedi (per eventi particolari e per la formazione professionale)] che consentono di sospendere l'attività lavorativa a determinate condizioni e perseguire autonomamente obiettivi formativi (artt. 5-6 L. 53/2000).
La L. 53/2003 ha inoltre previsto il dovere di istruzione e formazione che, sostituendosi al precedente obbligo scolastico, introduce un sistema di alternanza tra scuola e lavoro.