Finanziamento dei partiti
Finanziamento dei partiti (d. cost.)
I partiti politici costituiscono gli strumenti attraverso i quali i cittadini concorrono alla determinazione della politica nazionale. Per svolgere tale azione, essi necessitano di una certa disponibilit à economica, che consenta di far fronte alle spese di organizzazione, di propaganda etc.
Fino a qualche decennio fa il problema del () non si era posto nel nostro ordinamento. A seguito di numerosi scandali suscitati da gravi fenomeni di corruzione, fu approvata la L. 2 maggio 1974, n. 195 detta legge Piccoli per determinare una forma di contributo generalizzato, proporzionale e trasparente da parte dello Stato a tutti i partiti politici. La legge Piccoli è stata abrogata con il referendum del 18 aprile 1993, sull'abbrivio delle inchieste giudiziarie circa il finanziamento illecito dei partiti.
Come è noto, tuttavia, i partiti politici continuano a ricevere soldi dallo Stato, nonostante il referendum. L'esito della consultazione popolare, infatti, è stato aggirato attraverso il ricorso ad un espediente; attualmente, almeno da un punto di vista formale, i partiti non sono finanziati dallo Stato, ma ricevono un rimborso per le spese sostenute durante le campagne elettorali (L. 157/1999, come modificata dalla L. 156/2002). A tale scopo è stato costituito un apposito fondo, il cui ammontare è dato dalla moltiplicazione del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati per la cifra di 1 euro, che viene ripartito tra tutti i partiti che partecipano alle diverse campagne elettorali.
Per le elezioni europee il contributo è ripartito tra i partiti e movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante al Parlamento europeo, in proporzione ai voti conseguiti da ciascuno di essi.
Per le elezioni regionali il rimborso è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna Regione è ripartita in proporzione ai voti ricevuti, tra le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale.
I rimborsi relativi alle elezioni politiche sono corrisposti in misura annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. In caso di scioglimento del Senato o della Camera il versamento delle quote annuali è interrotto. I partiti che percepiscono tali fondi devono destinare una quota pari almeno al 5% delle somme ottenute ad iniziative dirette ad incentivare la partecipazione attiva delle donne alla politica.
Un rimborso è previsto anche per ogni comitato promotore di referendum.