Finanziamento dei partiti

Finanziamento dei partiti (d. cost.)
I partiti politici costituiscono gli strumenti attraverso i quali i cittadini concorrono alla determinazione della politica nazionale. Per svolgere tale azione, essi necessitano di una certa disponibilità economica, che consenta di far fronte alle spese di organizzazione, di propaganda etc.
Fino a qualche decennio fa il problema del (—) non si era posto nel nostro ordinamento. A seguito di numerosi scandali suscitati da gravi fenomeni di corruzione, fu approvata la L. 2 maggio 1974, n. 195 detta legge Piccoli per determinare una forma di contributo generalizzato, proporzionale e trasparente da parte dello Stato a tutti i partiti politici. La legge Piccoli è stata abrogata con il referendum del 18 aprile 1993, sull'abbrivio delle inchieste giudiziarie circa il finanziamento illecito dei partiti.
Come è noto, tuttavia, i partiti politici continuano a ricevere soldi dallo Stato, nonostante il referendum. L'esito della consultazione popolare, infatti, è stato aggirato attraverso il ricorso ad un espediente; attualmente, almeno da un punto di vista formale, i partiti non sono finanziati dallo Stato, ma ricevono un rimborso per le spese sostenute durante le campagne elettorali (L. 157/1999, come modificata dalla L. 156/2002). A tale scopo è stato costituito un apposito fondo, il cui ammontare è dato dalla moltiplicazione del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera dei deputati per la cifra di 1 euro, che viene ripartito tra tutti i partiti che partecipano alle diverse campagne elettorali.
Per le elezioni europee il contributo è ripartito tra i partiti e movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante al Parlamento europeo, in proporzione ai voti conseguiti da ciascuno di essi.
Per le elezioni regionali il rimborso è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna Regione è ripartita in proporzione ai voti ricevuti, tra le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale.
I rimborsi relativi alle elezioni politiche sono corrisposti in misura annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. In caso di scioglimento del Senato o della Camera il versamento delle quote annuali è interrotto. I partiti che percepiscono tali fondi devono destinare una quota pari almeno al 5% delle somme ottenute ad iniziative dirette ad incentivare la partecipazione attiva delle donne alla politica.
Un rimborso è previsto anche per ogni comitato promotore di referendum.