Fattura

Fattura (d. trib.)
Documento emesso, in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente o, per suo conto, da un terzo, per tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto [I.V.A.] siano esse imponibili, non imponibili o esenti. L'emissione della (—) è un onere che ricade sull'imprenditore in conseguenza di norme civilistiche e fiscali.
La fattura può essere cartacea o elettronica e deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
— data di emissione;
— numero progressivo (ogni 1 gennaio si inizia con il numero uno);
— i nominativi e gli indirizzi completi dei due contraenti;
— codice fiscale e numero di partita I.V.A. di chi emette la fattura;
— natura, qualità e quantità dei beni o servizi;
— corrispettivi ed altri dati per la determinazione della base imponibile;
— aliquota percentuale e ammontare dell'imposta;
— obbligo di annotare nella fattura per gli importi non soggetti, non imponibili, esenti la norma di legge relativa;
— estremi del documento di trasporto in caso di fatturazione differita.
Se la (—) riguarda beni o servizi soggetti a più aliquote, la base imponibile deve essere distinta per aliquote.
È inoltre possibile, per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario, emettere un'unica fattura.
Per quanto riguarda i termini di fatturazione, la (—) deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione.
Si considera tale:
— per la cessione di beni immobili: il momento della stipulazione dell'atto;
— per la cessione di beni mobili: il momento della consegna o spedizione. Se la consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, la (—) può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione [Fattura differita];
— per le prestazioni di servizi: il momento del pagamento del corrispettivo.
La (—) deve essere annotata in appositi registri (registri delle fatture) da parte di chi la emette e in altro corrispondente registro (registro dei corrispettivi) da parte di chi la riceve e deve essere conservata per almeno dieci anni.
La legge consente ad un'ampia fascia di contribuenti di non emettere la (—), salvo che questa non sia richiesta dal cliente all'atto dell'effettuazione dell'operazione. In particolare tale agevolazione è prevista per i commercianti al minuto ed attività assimilate. Tuttavia, i clienti di tali soggetti, sono obbligati a richiedere la (—) quando i beni acquisiti formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.
Tali soggetti sono tenuti ad annotare nel registro dei corrispettivi l'ammontare delle vendite effettuate giornalmente. La registrazione di tali introiti deve essere effettuata entro il giorno non festivo successivo a quello in cui si sono verificati.
Il D.Lgs. 52/2004, in ottemperanza a disposizioni comunitarie, consente il ricorso alla cd. (—) elettronica.
Il decreto — che riscrive l'art. 21, lasciando però inalterata l'attuale struttura delle norme che attengono alla fatturazione — permette di gestire con procedure solo informatiche tutte le scritture e i documenti fiscalmente rilevanti, con particolare riguardo all'emissione, alla conservazione e all'esibizione degli stessi, eliminando, in tal modo, i documenti in formato cartaceo. L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono garantite dall'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o tramite sistemi E.d.i.
() accompagnatoria
Documento che esplicava al tempo stesso le funzioni della (—) e quelle della bolla d'accompagnamento; con l'abolizione di quest'ultima è venuta a cadere anche la possibilità di emettere la (—) accompagnatoria.
() definitiva
Documento emesso dal venditore o dall'acquirente delle merci una volta ultimate le indagini sulla qualità e quantità delle merci giunte a destino.
() differita
È la (—) emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione della merce, anche raggruppando le vendite effettuate allo stesso cliente nel corso dello stesso mese solare (in questo caso è detta riepilogativa).
Tale sistema di fatturazione è ammesso solo nell'ipotesi di cessione di beni mobili la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o buono di consegna il cui numero d'ordine deve essere riportato sulla (—).
Ove motivata necessità lo richieda e previa autorizzazione ministeriale, la fattura differita può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del loro cedente.
() immediata
È la (—) emessa entro il giorno di consegna o di spedizione della merce oggetto di vendita, con l'obbligo di consegnare o spedire alla controparte, nel medesimo giorno, uno dei due esemplari.
() provvisoria
Documento emesso dal venditore al momento della spedizione quando è convenuto che l'accertamento definitivo circa la qualità e quantità della merce debba effettuarsi a destino.
() ricevuta fiscale
Documento rilasciato al cliente che assolve le stesse funzioni della (—).
Va emessa in duplice esemplare per ciascuna operazione e una copia deve essere consegnata contestualmente al cliente.
Deve contenere, oltre alle indicazioni richieste per la fattura:
— numero progressivo attribuito dall'emittente;
— dati identificativi del cliente;
— aliquote IVA applicate;
— ammontare imponibile e imposta relativa.