Fatto giuridico
Fatto giuridico (d. civ.)
I fatti giuridici, in particolare, danno luogo alla nascita, estinzione o modificazione di un rapporto giuridico.
Essi si distinguono in:
() in senso stretto: sono tali quei fatti in cui manca del tutto la volont à umana (es.: fulmine) o tale volont à, secondo la considerazione fatta dall'ordinamento giuridico, gioca un ruolo indifferente (es.: seminagione);
atti giuridici (detti anche atti umani): questi sono invece i fatti caratterizzati da un'attivit à umana consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto capace (non è, pertanto, rilevante, l'atto di volont à di un demente), cui l'ordinamento attribuisce il potere di modificare la realt à esterna [Atto (giuridico)]. Tra gli atti giuridici rientrano i negozi giuridici.
I () in senso stretto, quindi, consistono in quegli accadimenti considerati dal diritto sotto il profilo della mera fenomenicit à: il loro avverarsi, infatti, è prodromico di conseguenze giuridiche, che si producono automaticamente in virt ù di legge.
In essi, inoltre, non hanno alcun margine di rilevanza i vizi attinenti al profilo soggettivo dell'autore (mancanza di capacit à - vizi della volont à).