Esperimenti giudiziali

Esperimenti giudiziali (d. proc. pen.)
Gli (—), previsti dagli artt. 218 ss. c.p.p. costituiscono un mezzo di prova volto a dimostrare la veridicità o la verosimiglianza di un accadimento. Per conseguire tale prova si provvede a riprodurre in dibattimento, per quanto è possibile, la situazione originaria con le stesse modalità di svolgimento del fatto in contestazione. Gli (—) sono disposti con ordinanza del giudice indicante l'oggetto, il tempo ed il luogo delle operazioni oltre che l'eventuale nomina di un esperto.
L'esperimento si distingue dalla perizia perché esso implica la ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto in questione e le risultanze dell'esperimento, per essere apprezzate e valutate, non richiedono necessariamente l'intervento di un esperto.