Esecuzione penale
Esecuzione penale (d. proc. pen.)
L'(), disciplinata dagli artt. 648 ss. c.p.p., riguarda il momento della attuazione delle determinazioni del giudice penale. Suo fondamento è il titolo esecutivo costituito, usualmente, dal provvedimento irrevocabile.
Oggetto dell'() sono la pena (pecuniaria, detentiva, sostitutiva) e la misura di sicurezza contemplate nel titolo (sentenza, ordinanza, decreto).
In materia intervengono tre organi:
il pubblico ministero, che opera come organo promotore dell'(). Ha il potere di emettere ordini di carcerazione;
il giudice dell'esecuzione, che si identifica nello stesso organo giudiziario che ha emesso il provvedimento da eseguire, il quale è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione. Egli interviene sulle questioni riguardanti la ritualit à del titolo esecutivo, l'applicazione di amnistia o condono, la revoca di benefici e l'esecuzione di pretese civili nel procedimento penale;
la magistratura di sorveglianza, che interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione custodiale, di esecuzione di sanzioni sostitutive e di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.
Il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione e quello innanzi alla magistratura di sorveglianza seguono regole comuni in tema di potere di iniziativa, intervento delle parti, termini e vocatio in ius, modalit à di impugnazione. Il secondo si differenzia dal primo solo per due aspetti: in primo luogo, il procedimento di sorveglianza pu ò essere iniziato anche d'ufficio; in secondo luogo, non esistendo presso la magistratura di sorveglianza un autonomo ufficio di P.M., le relative funzioni vengono esercitate dal P.M. presso il Tribunale ordinario o dal P.G. presso la Corte di Appello, a seconda che si tratti di magistrato di sorveglianza [Magistratura (di sorveglianza)] o di Tribunale di sorveglianza. Il procedimento di esecuzione e quello di sorveglianza seguono lo schema del rito camerale (art. 127 c.p.p.), ma con una pi ù accentuata garanzia dei diritti di difesa in considerazione della essenzialit à degli interessi in discussione.
Nei procedimenti in questione è necessaria la partecipazione all'udienza del p.m. e del difensore. L'interessato, se ne fa richiesta, deve essere sempre sentito, eventualmente a mezzo del magistrato di sorveglianza, se detenuto altrove.
Contro le ordinanze conclusive dei due procedimenti è ammesso il solo ricorso per Cassazione. Le ordinanze, anche se impugnate, sono immediatamente esecutive, pur se sfavorevoli al condannato.