Esecuzione penale

Esecuzione penale (d. proc. pen.)
L'(—), disciplinata dagli artt. 648 ss. c.p.p., riguarda il momento della attuazione delle determinazioni del giudice penale. Suo fondamento è il titolo esecutivo costituito, usualmente, dal provvedimento irrevocabile.
Oggetto dell'(—) sono la pena (pecuniaria, detentiva, sostitutiva) e la misura di sicurezza contemplate nel titolo (sentenza, ordinanza, decreto).
In materia intervengono tre organi:
— il pubblico ministero, che opera come organo promotore dell'(—). Ha il potere di emettere ordini di carcerazione;
— il giudice dell'esecuzione, che si identifica nello stesso organo giudiziario che ha emesso il provvedimento da eseguire, il quale è chiamato a decidere tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione. Egli interviene sulle questioni riguardanti la ritualità del titolo esecutivo, l'applicazione di amnistia o condono, la revoca di benefici e l'esecuzione di pretese civili nel procedimento penale;
— la magistratura di sorveglianza, che interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione custodiale, di esecuzione di sanzioni sostitutive e di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.
Il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione e quello innanzi alla magistratura di sorveglianza seguono regole comuni in tema di potere di iniziativa, intervento delle parti, termini e vocatio in ius, modalità di impugnazione. Il secondo si differenzia dal primo solo per due aspetti: in primo luogo, il procedimento di sorveglianza può essere iniziato anche d'ufficio; in secondo luogo, non esistendo presso la magistratura di sorveglianza un autonomo ufficio di P.M., le relative funzioni vengono esercitate dal P.M. presso il Tribunale ordinario o dal P.G. presso la Corte di Appello, a seconda che si tratti di magistrato di sorveglianza [Magistratura (di sorveglianza)] o di Tribunale di sorveglianza. Il procedimento di esecuzione e quello di sorveglianza seguono lo schema del rito camerale (art. 127 c.p.p.), ma con una più accentuata garanzia dei diritti di difesa in considerazione della essenzialità degli interessi in discussione.
Nei procedimenti in questione è necessaria la partecipazione all'udienza del p.m. e del difensore. L'interessato, se ne fa richiesta, deve essere sempre sentito, eventualmente a mezzo del magistrato di sorveglianza, se detenuto altrove.
Contro le ordinanze conclusive dei due procedimenti è ammesso il solo ricorso per Cassazione. Le ordinanze, anche se impugnate, sono immediatamente esecutive, pur se sfavorevoli al condannato.