Esame delle parti

Esame delle parti (d. proc. pen.)
È un mezzo di prova, che può essere attivato solo nel dibattimento o nell'incidente probatorio. Esso consiste nella raccolta delle dichiarazioni rese da una persona in qualità di parte processuale. L'(—) non costituisce un obbligo per le parti, ma solo una facoltà. Pertanto, dal suo eventuale rifiuto non possono trarsi deduzioni sfavorevoli.
L'(—) è condotto dalle altre parti. La parte esaminata (es. l'imputato) non ha obbligo di veridicità, ma, avendo accettato di sottoporsi all'(—), è tenuta a rispondere a tutte le domande salvo quelle da cui potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Il rifiuto di rispondere a talune domande è suscettibile di valutazione probatoria sfavorevole. Fa eccezione la parte civile che assume le vesti e gli obblighi del testimone allorché essa, oltre ad essere titolare di una situazione propria sostanziale, è a diretta conoscenza dei fatti oggetto dell'imputazione penale sui quali è in grado di testimoniare.
Ai sensi dell'art. 503 l'esame si svolge nel seguente ordine: prima la parte civile, poi il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ed, infine, l'imputato. Le domande (esame) vengono poste per primo dal difensore o P.M. che ha richiesto la prova; successivamente le altre parti possono porre domande (controesame). Nel corso dell'escussione le parti possono procedere alle contestazioni.