Esame delle parti
Esame delle parti (d. proc. pen.)
L'() è condotto dalle altre parti. La parte esaminata (es. l'imputato) non ha obbligo di veridicit à, ma, avendo accettato di sottoporsi all'(), è tenuta a rispondere a tutte le domande salvo quelle da cui potrebbe emergere una sua responsabilit à penale. Il rifiuto di rispondere a talune domande è suscettibile di valutazione probatoria sfavorevole. Fa eccezione la parte civile che assume le vesti e gli obblighi del testimone allorch é essa, oltre ad essere titolare di una situazione propria sostanziale, è a diretta conoscenza dei fatti oggetto dell'imputazione penale sui quali è in grado di testimoniare.
Ai sensi dell'art. 503 l'esame si svolge nel seguente ordine: prima la parte civile, poi il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ed, infine, l'imputato. Le domande (esame) vengono poste per primo dal difensore o P.M. che ha richiesto la prova; successivamente le altre parti possono porre domande (controesame). Nel corso dell'escussione le parti possono procedere alle contestazioni.