Errores in iudicando e in procedendo

Errores in iudicando e in procedendo [vizi di giudizio e di procedura] (d. proc. civ.)
Errori di diritto contenuti in una sentenza (art. 360 c.p.c.) la cui correzione è affidata alla Corte di Cassazione.
Tali errori possono essere di due tipi:
— errores in iudicando (vizi di giudizio): sono gli errori in cui è incorso il giudice nel giudizio di diritto, cioè nella individuazione e nella applicazione delle norme che regolano il rapporto giuridico dedotto in giudizio;
— errores in procedendo (vizi di attività): sono gli errori di carattere procedurale, attinenti al rapporto processuale che si è concluso con la emanazione della sentenza, e cioè gli errori nella osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo.
Nella prima ipotesi viene denunciata l'ingiustizia effettiva della sentenza; nella seconda, l'ingiustizia possibile, attraverso la denuncia di un sintomo di quella ingiustizia, ossia la violazione di una regola del procedimento.
Tra gli errores in iudicando possono essere ricompresi: l'inesatta individuazione della norma (o del contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro) applicabile alla fattispecie; il fraintendimento nell'interpretazione; l'erronea qualificazione giuridica della situazione di fatto; l'applicazione erronea della norma ad una fattispecie da essa non regolata. Attengono, invece, agli errores in procedendo: il vizio di violazione della giurisdizione, l'inosservanza delle regole di competenza, i vizi di nullità della sentenza, del procedimento o della motivazione.
Diversi sono i poteri di cognizione della Corte di Cassazione nelle due ipotesi, poiché, mentre per gli errori di giudizio la Corte non può giudicare il fatto, per gli errori di procedimento è giudice anche del fatto, dovendo verificare se l'attività svolta corrisponda a quella prevista dalla norma processuale e, quindi, in che modo essa sia stata compiuta.