Electio amici

Electio amici (d. civ.)
È il negozio giuridico unilaterale con il quale, nel contratto per persona da nominare (artt. 1401 ss. c.c.), lo stipulante imputa il rapporto contrattuale al terzo. L'(—) ha efficacia retroattiva e natura recettizia [Dichiarazione (recettizia)].
Va fatta entro tre giorni dalla stipulazione del contratto (salva la pattuizione tra le parti di un termine diverso) e nella stessa forma usata per il contratto; se la (—) non è fatta validamente e nei termini, il contratto produce effetti esclusivamente tra i contraenti originari.