Dirigenti

Dirigenti (d. lav)
È una delle quattro categorie legali in cui vengono distinti i prestatori di lavoro subordinato. Tuttavia la figura del (—) è caratterizzata da un elevato grado di professionalità che lo pone in una posizione intermedia tra il datore di lavoro e i prestatori di lavoro subordinato assoggettati al trattamento giuridico ordinario.
Il (—) è dotato: di poteri di disposizione, coordinamento e controllo relativi all'intera azienda o ad un ramo di essa; di autonomia di fronte all'imprenditore, nel senso che quest'ultimo non opera alcuna vigilanza immediata sul (—); di discrezionalità dei provvedimenti da lui emanati sia verso gli altri dipendenti che verso i terzi.
I (—) sono oggetto di uno specifico trattamento cd. in negativo rispetto a quello ordinario degli altri lavoratori: sono infatti esclusi dalla disciplina dell'orario di lavoro, dalla disciplina del contratto a termine [Contratto (a tempo determinato)] e dall'area di operatività della disciplina limitativa dei licenziamenti (L. 604/1966, L. 300/1970). Pertanto, nei confronti dei (—) è ammissibile il recesso ad nutum [Licenziamento (ad nutum)] ma è prevista la nullità del licenziamento determinato da motivi discriminatori [Licenziamento (discriminatorio)]. Per contro, i (—) godono di un diverso trattamento economico e di un trattamento previdenziale più favorevole.