Contravvenzione
Contravvenzione (d. pen.)
La dottrina si è sforzata di trovare un criterio sostanziale di distinzione tra i due tipi di illecito penale, senza peraltro riuscirvi. Il fallimento di questi tentativi ha indotto la dottrina pi ù recente ad escludere l'esistenza di una reale differenza ontologica tra i due tipi di reato e ad affermare che la qualificazione di un reato come delitto o come () dipende solo da una scelta di politica criminale operata dal legislatore, e che si concreta nella previsione di una diversa sanzione penale.
Elemento soggettivo nelle ()
Il codice penale disciplina specificamente l'elemento soggettivo nelle (). Dispone, infatti, l'art. 424 c.p., che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa e colposa.
La prevalente dottrina e la giurisprudenza ritengono che l'art. 42 c.p. non stabilisce l'irrilevanza del dolo o della colpa, ma prevede che l'elemento soggettivo nelle () possa essere costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa. Mentre nei delitti il dolo rappresenta il criterio tipico d'imputazione e la colpa l'eccezione, nelle () per la punibilit à è sufficiente la sola colpa; tuttavia, in pratica, l'accertamento della natura dell'elemento psicologico è sempre necessario in quanto, ai fini della commisurazione della pena, l'art. 133 c.p. prescrive che il giudice deve tener conto dell'intensit à del dolo e del grado della colpa.
Secondo giurisprudenza consolidata, la buona fede nella () ha efficacia scusante, ove la mancanza della coscienza dell'illiceit à del fatto derivi non da semplice ignoranza inescusabile della legge, ma da un elemento positivo consistente nel convincimento della liceit à del fatto commesso. La Corte Cost. ha riconosciuto, ai fini della scusabilit à dell'agente, la rilevanza della cd. ignoranza invincibile, estendendone la portata anche ai delitti e perci ò rivoluzionando la tematica dell'errore di diritto.