Cross-examination

Cross-examination [interrogatorio incrociato] (d. proc. pen.)
Si tratta di un istituto processuale che consiste nell'esame delle parti e dei testimoni direttamente sia da parte del pubblico ministero che del difensore che ha chiesto l'esame.
L'esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici e sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte o quelle che tendono a suggerire le risposte.
Durante l'esame, il giudice cura che questo sia condotto senza ledere il rispetto della persona ed interviene per assicurare la pertinenza della domanda, la genuinità della risposta, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni. Quando viene sottoposto all'esame un minore, le domande sono fatte dal presidente su proposta delle parti.
Tale cautela mira ad evitare al minore il trauma di domande poste con troppa aggressività e cinismo dalle parti. In tali casi, se vi è richiesta di parte, può farsi luogo all'audizione protetta, con le modalità previste dall'art. 398, co. 5bis, c.p.p.