Cross-examination
Cross-examination [interrogatorio incrociato] (d. proc. pen.)
Si tratta di un istituto processuale che consiste nell'esame delle parti e dei testimoni direttamente sia da parte del pubblico ministero che del difensore che ha chiesto l'esame.
L'esame deve svolgersi mediante domande su fatti specifici e sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerit à delle risposte o quelle che tendono a suggerire le risposte.
Durante l'esame, il giudice cura che questo sia condotto senza ledere il rispetto della persona ed interviene per assicurare la pertinenza della domanda, la genuinit à della risposta, la lealt à dell'esame e la correttezza delle contestazioni. Quando viene sottoposto all'esame un minore, le domande sono fatte dal presidente su proposta delle parti.
Tale cautela mira ad evitare al minore il trauma di domande poste con troppa aggressivit à e cinismo dalle parti. In tali casi, se vi è richiesta di parte, pu ò farsi luogo all'audizione protetta, con le modalit à previste dall'art. 398, co. 5bis, c.p.p.