Controllo nelle società di capitali
Controllo nelle societ à di capitali [attivit à di] (d. comm.)
L'attivit à di controllo interno delle societ à è volta essenzialmente a vigilare sul corretto e regolare andamento della gestione.
La riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003) ha, infatti, disposto, anche in relazione alle societ à non quotate, la separazione della funzione contabile, ora spettante normalmente ad un revisore esterno, da quella di vigilanza sull'amministrazione, circoscrivendo quest'ultima al controllo in ordine:
all'osservanza della legge e dello statuto;
al rispetto dei principi di corretta amministrazione e all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della societ à.
Nella S.p.a. e nella S.a.p.a.
L'attivit à di controllo in questi tipi di societ à, prima che intervenisse la riforma del 2003, era affidata esclusivamente al collegio sindacale.
Con la previsione dei diversi sistemi di governance (art. 2380) cui le societ à possono accedere, le funzioni di controllo interno sono affidate al collegio sindacale esclusivamente nel sistema di amministrazione tradizionale.
Per le societ à che optano per il sistema organizzativo dualistico la funzione di controllo è esercitata, invece, dal consiglio di sorveglianza.
Infine, nelle societ à che adottano il sistema organizzativo monistico la funzione di controllo spetta al comitato per il controllo sulla gestione.
Nella S.r.l.
L'attivit à di controllo interno della societ à è affidata al collegio sindacale o ad un revisore esterno, che possono sempre essere previsti nello statuto.
La nomina del collegio sindacale diviene invece obbligatoria nelle ipotesi specificamente previste dall'art. 2477.