Controllo nelle società di capitali

Controllo nelle società di capitali [attività di] (d. comm.)
L'attività di controllo interno delle società è volta essenzialmente a vigilare sul corretto e regolare andamento della gestione.
La riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003) ha, infatti, disposto, anche in relazione alle società non quotate, la separazione della funzione contabile, ora spettante normalmente ad un revisore esterno, da quella di vigilanza sull'amministrazione, circoscrivendo quest'ultima al controllo in ordine:
— all'osservanza della legge e dello statuto;
— al rispetto dei principi di corretta amministrazione e all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
Nella S.p.a. e nella S.a.p.a.
L'attività di controllo in questi tipi di società, prima che intervenisse la riforma del 2003, era affidata esclusivamente al collegio sindacale.
Con la previsione dei diversi sistemi di governance (art. 2380) cui le società possono accedere, le funzioni di controllo interno sono affidate al collegio sindacale esclusivamente nel sistema di amministrazione tradizionale.
Per le società che optano per il sistema organizzativo dualistico la funzione di controllo è esercitata, invece, dal consiglio di sorveglianza.
Infine, nelle società che adottano il sistema organizzativo monistico la funzione di controllo spetta al comitato per il controllo sulla gestione.
Nella S.r.l.
L'attività di controllo interno della società è affidata al collegio sindacale o ad un revisore esterno, che possono sempre essere previsti nello statuto.
La nomina del collegio sindacale diviene invece obbligatoria nelle ipotesi specificamente previste dall'art. 2477.