Cartella di pagamento

Cartella di pagamento (d. trib.)
Avviso, predisposto dal concessionario della riscossione che contiene l'intimazione ad adempiere — entro 60 giorni — l'obbligo tributario, pena l'esecuzione forzata (artt. 25 e 26 D.P.R. 29-9-1973, n. 602).
Nella (—) si trovano le seguenti indicazioni:
— data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
— descrizione degli addebiti con le relative motivazioni;
— istruzioni sulle modalità di pagamento;
— istruzioni sulle modalità per ricorrere.
Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica senza alcun pagamento, sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, si produce automaticamente lo stato di morosità del debitore. Di conseguenza, a partire dal 61 giorno successivo alla notifica, l'agente della riscossione può dare avvio alle procedure esecutive e/o cautelari per il soddisfacimento del credito, senza inviare ulteriori comunicazioni al contribuente.
Dalla data di notifica della cartella iniziano pertanto a decorrere i termini per pagare quanto dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimità dell'importo richiesto con la cartella.
Il ricorso, ovvero l'atto finalizzato a contestare il debito, deve essere presentato all'ente impositore che ha emesso il ruolo. Sarà, invece, proposto nei confronti dell'agente della riscossione quando la cartella di pagamento sia affetta da vizi o errori di notifica.