Cartella di pagamento
Cartella di pagamento (d. trib.)
Avviso, predisposto dal concessionario della riscossione che contiene l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni l'obbligo tributario, pena l'esecuzione forzata (artt. 25 e 26 D.P.R. 29-9-1973, n. 602).
Nella () si trovano le seguenti indicazioni:
data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
descrizione degli addebiti con le relative motivazioni;
istruzioni sulle modalit à di pagamento;
istruzioni sulle modalit à per ricorrere.
Trascorsi 60 giorni dalla data di notifica senza alcun pagamento, sempre che non sia stata concessa sospensione o dilazione, si produce automaticamente lo stato di morosit à del debitore. Di conseguenza, a partire dal 61 giorno successivo alla notifica, l'agente della riscossione pu ò dare avvio alle procedure esecutive e/o cautelari per il soddisfacimento del credito, senza inviare ulteriori comunicazioni al contribuente.
Dalla data di notifica della cartella iniziano pertanto a decorrere i termini per pagare quanto dovuto o per contestare, tramite apposito ricorso, la legittimit à dell'importo richiesto con la cartella.
Il ricorso, ovvero l'atto finalizzato a contestare il debito, deve essere presentato all'ente impositore che ha emesso il ruolo. Sar à, invece, proposto nei confronti dell'agente della riscossione quando la cartella di pagamento sia affetta da vizi o errori di notifica.