Codice

Codice (teoria gen.)
È una raccolta di norme o di leggi, organizzata in maniera sistematica al fine di disciplinare organicamente una determinata materia (penale, processuale penale, civile, processuale civile, della navigazione, della strada, penale militare di pace, penale militare di guerra).
Il termine è stato largamente utilizzato negli ultimi anni anche per indicare altre raccolte organiche di provvedimenti legislativi. Con la L. 229/2003 (di modifica della L. 59/1997), infatti, in luogo dei testi unici è stata prevista l'emanazione di (—), sul presupposto che i primi hanno, per loro natura, un carattere essenzialmente conservativo perché volti soltanto ad eliminare una situazione di disordine normativo, mediante la riduzione in un unico testo delle varie norme che regolano una materia. Con il (—), invece, si intende dar luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate che garantiscano certezze di regole. In sostanza i (—), rispetto ai testi unici, avrebbero una maggiore capacità di introdurre innovazioni sostanziali nelle materie in cui sono chiamati ad operare.
In attuazione delle nuove disposizioni sono stati emanati diversi provvedimenti: il (—) dei contratti pubblici, quello in materia di protezione dei dati personali, di comunicazioni elettroniche e sull'informatizzazione della pubblica amministrazione, il () dei beni culturali e ambientali ecc.
() di autoregolamentazione (d. pubbl.)
È un testo stilato da associazioni di categoria di lavoratori (es.: giornalisti), liberi professionisti (es.: avvocati) o operatori economici (es.: banche) nel quale sono specificate tutte le prescrizioni da seguire in determinate circostanze. In genere si tratta di prescrizioni che attengono al comportamento da tenere nei confronti della clientela, anche se non manca una disciplina specifica di altre circostanze, ad esempio il limite all'esercizio del diritto di sciopero [Sciopero (nei servizi pubblici essenziali)].
In genere un (—) viene adottato per quelle categorie professionali che esercitano attività particolarmente delicate e per le quali si ritiene preferibile l'autoregolamentazione piuttosto che l'imposizione di vincoli legislativi, che potrebbero in qualche modo compromettere il libero esercizio della professione (ad esempio i giornalisti).
Una forma particolare di autoregolamentazione è quella adottata dai soggetti che erogano servizi pubblici attraverso l'emanazione della Carta dei servizi pubblici.
() di condotta (d. pubbl.)
Si tratta di regole di condotta o pratiche uniformi elaborate da vari organismi internazionali o anche da singoli Stati, particolarmente diffuse nei rapporti economici internazionali. In genere contengono disposizioni non vincolanti, anche se l'autorevolezza dell'organismo da cui promanano fanno sì che siano di larga e diffusa applicazione.
() Rocco (d. pen.)
È il vigente codice penale, emanato in epoca fascista in sostituzione del c.d. codice Zanardelli. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26-10-1930, n. 251 è entrato in vigore il primo luglio 1931. Prende il nome dal ministro guardasigilli dell'epoca, Alfredo Rocco, eminente giurista, nato a Napoli nel 1875 e deceduto a Roma nel 1935.
Pur emanato in epoca autoritaria, di cui sono visibili gli influssi soprattutto in tema di reati contro lo Stato, il codice Rocco ha il merito di riaffermare in modo chiaro il principio di legalità.
Il nome (—) viene attribuito anche al codice di procedura penale dell'epoca, varato con R.D. 19-10-1939, n. 1399, che ha cessato la sua vigenza il 24-10-1989, con l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito (c.d. codice Vassalli).
() Vassalli (d. proc. pen.)
È il vigente codice di procedura penale, entrato in vigore il 24-10-1989, in sostituzione del vecchio codice di rito Rocco. Prende il nome dal ministro di grazia e giustizia dell'epoca, Giuliano Vassalli, che ha avuto il merito di introdurre nel nostro ordinamento i principi del rito accusatorio di ispirazione anglosassone, più garantisti rispetto a quelli che animavano il previgente codice Rocco, di natura inquisitoria.
() Zanardelli (d. pen.)
È il codice penale entrato in vigore il primo gennaio 1890 e vigente prima dell'attuale codice Rocco del 1930. Prende il nome dall'allora ministro di giustizia, Giuseppe Zanardelli (Brescia, 1826-1903), il quale ebbe il laborioso compito di redigere un codice post risorgimentale unificante tutta la legislazione penale.