Atti osceni

Atti osceni (d. pen.)
Commette tale delitto chiunque, dolosamente o colposamente, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compia atti osceni (art. 527 c.p.).
L'elemento materiale è costituito, dunque, dagli atti osceni, intesi quali atti che offendono il sentimento del pudore proprio della generalità della popolazione.
L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico ovvero dalla colpa.
Il concetto di atto osceno va distinto da quello di atto contrario alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 c.p.: mentre il primo, infatti, offende il pudore sessuale, il secondo lede il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.
L'art. 7, comma 1, lett. c) della L. 25-6-1999, n. 205 (c.d. legge sulla depenalizzazione) ha delegato il governo a trasformare in illecito amministrativo, fra gli altri, il reato in esame nella sua forma colposa. La delega ha trovato attuazione con il D.Lgs. 30-12-1999, n. 507 che ha provveduto a depenalizzare tale ultima fattispecie (art. 44).
Pena: Reclusione da 3 mesi a 3 anni se il fatto è doloso. Se il fatto è colposo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a 309.