Invenzione industriale

Invenzione industriale (d. lav.; d. comm.)
È un'attività creativa, suscettibile di una concreta utilizzazione, idonea ad essere applicata nel campo della tecnica industriale.
Perché si abbia (—) sono richiesti due requisiti:
— deve concretarsi in un incremento, anche minimo, delle conoscenze tecniche preesistenti: deve, cioè, rivestire il carattere dell'originalità (novità intrinseca) e quello della non divulgazione (novità estrinseca) in quanto non deve essere già nota;
— deve essere idonea all'impiego pratico o industriale (industrialità).
Si distinguono (—): principali (con alto grado di autonomia dalle invenzioni preesistenti) e derivate (collegate ad apporti precedenti); di perfezionamento (che sviluppano metodi già noti); di traslazione (che comportano l'applicazione di una invenzione precedente in un campo diverso da quello in cui è stata sperimentata); di combinazione (che risultano dalla applicazione di più invenzioni preesistenti); di prodotto (che si concretizza in un bene determinato) e di procedimento (che consiste in una nuova soluzione data ad un procedimento o metodo di produzione industriale già noto).
La disciplina delle invenzioni è attualmente contenuta, oltre che nel codice civile per quanto attiene nei suoi aspetti essenziali, nel Codice della proprietà industriale (artt. 45-81), che ha abrogato la previgente legge invenzioni (R.D. 29-6-1939, n. 1127) di cui ha ripreso, nella sostanza, i contenuti.
All'inventore fanno capo diritti morali e diritti patrimoniali alla utilizzazione economica, subordinati al rilascio del brevetto, i quali consistono nel potere esclusivo di attuare l'invenzione, nonché nel potere di disporne e trarne profitto.
() non brevettata
Il diritto esclusivo di utilizzazione dell'(—) si acquista con il rilascio del brevetto. Peraltro, chiunque abbia fatto uso dell'(—) nei dodici mesi anteriori al deposito dell'altrui domanda di brevetto, può continuare a sfruttarla nei limiti in cui tale preuso è avvenuto.
() del prestatore di lavoro
Trattasi delle (—) fatte durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dal lavoratore subordinato.
L'art. 64 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) distingue tre ipotesi:
— se il rapporto di lavoro ha ad oggetto del contratto lo svolgimento di un'attività inventiva retribuita, tutti i diritti patrimoniali derivanti dall'(—) sono acquistati dal datore di lavoro (invenzioni di servizio);
— nel caso in cui l'(—) si è realizzata in esecuzione del rapporto di lavoro, ma l'attività inventiva non è oggetto contrattuale del rapporto, i diritti patrimoniali vengono conferiti al datore di lavoro, tuttavia il lavoratore ha diritto ad un equo premio (invenzioni aziendali);
— se l'(—), pur rientrando nel campo dell'attività dell'azienda, non ha alcun nesso oggettivo con le mansioni del dipendente, i diritti patrimoniali sono acquistati da quest'ultimo, riconoscendosi al datore di lavoro unicamente un diritto di opzione dietro corrispettivo monetario per l'acquisto del brevetto o lo sfruttamento dell'(—) (invenzioni occasionali).
Il diritto di paternità dell'(—), comunque, spetta sempre al prestatore di lavoro.