Modelli
Modelli (d. industr.)
() di utilit à
Essi costituiscono un'invenzione industriale brevettabile, atta a conferire a macchine o a parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti particolari, efficacia o comodit à di applicazione o di impiego (es.: un manico per impugnare meglio un utensile).
() e disegni
Invenzioni industriali disciplinate dal R.D. 1411/1940, poi modificato ad opera del D.Lgs. 95/2001 il quale ha ridisegnato la disciplina dei modelli ornamentali. Detto decreto ha sostituito al brevetto per modello ornamentale la previsione della registrazione per disegni o modelli; inoltre ha fornito una nuova definizione dei (), da intendere come l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento .
I requisiti per la registrazione sono la novit à ed il carattere individuale, mentre non è pi ù richiesto il requisito dello speciale ornamento . La registrazione dei () dura cinque anni dalla data di presentazione della domanda e pu ò essere prorogata fino a venticinque anni.
Attualmente i () sono regolati dal D.Lgs. 10-2-2005, n. 30 (Codice della propriet à industriale), il quale ha abrogato i suddetti provvedimenti e raccolto la previgente disciplina nella Sezione III del Capo II (artt. 31-44).