Autodifesa
Autodifesa (d. pen.)
All'imputato/indagato nel corso del procedimento penale è garantita in ogni momento la c.d. difesa tecnica [Difesa (diritto di)] a mezzo di un difensore di fiducia o di ufficio [Difensore] che assista l'inquisito nelle udienze od al momento del compimento di atti garantiti da parte della A.G. L'imputato, per ò, pu ò difendersi personalmente, senza la mediazione del difensore (c.d. autodifesa), sia nel corso delle indagini (v. art. 121, che consente la presentazione di memorie e richieste all'A.G., in ogni stato e grado del procedimento; art. 374, c.p.p. che consente all'indagato di presentarsi spontaneamente al P.M. per rendere dichiarazioni; art. 3507, che consente all'indagato di rendere spontanee dichiarazioni alla P.G., anche in assenza del difensore); sia nel corso del giudizio (art. 494, che consente all'imputato di rendere nel dibattimento spontanee dichiarazioni in ogni stato di esso).