Anatocismo

Anatocismo (d. civ.)
È il diritto a percepire interessi su altri interessi già scaduti.
L'(—), in linea di principio, è vietato (art. 1283 c.c.).
Nell'ordinamento vigente tuttavia gli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono produrre interessi solo se si tratta di interessi dovuti per almeno sei mesi e dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza.
Con riferimento all'(—) bancario si afferma l'orientamento giurisprudenziale relativo all'applicabilità dell'art. 1283 c.c. anche in tema di mutuo bancario non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta. Ne consegue l'illegittimità tanto delle pattuizioni, quanto dei comportamenti — ancorché non tradotti in patti — che si risolvano in una accettazione reciproca, ovvero in un'unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale (Cass. 2593/2003). Si consideri, inoltre, che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, c. 2, D.Lgs. 342/1999, che prevede una generale sanatoria delle clausole anatocistiche anteriori, contenute in contratti bancari.
Per quanto riguarda, invece, gli interessi previsti per il rimborso di tributi, essi non producono in nessun caso interessi (art. 37, c. 50, D.L. 4-7-2006, n. 223, conv. in L. 4-8-2006, n. 248).