Pari opportunità tra uomo e donna

Pari opportunità tra uomo e donna (leg. soc.)
Principio che, accanto a quello di parità di trattamento, è finalizzato all'uguaglianza sostanziale tra uomo e donna nel lavoro e in generale nell'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in piena attuazione dell'art. 3 della Costituzione.
Attualmente il D.Lgs. 198/2006 è intervenuto a coordinare e modificare tutta la normativa già esistente in materia di (—) col fine di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sul sesso in tutti i campi della vita civile, sociale, economica etc.
A tal proposito, il legislatore si propone di favorire l'inserimento e la carriera delle donne attraverso l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, per la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della (—) nel campo del lavoro e nella società.
Le azioni positive, già previste dalla L. 125/91, hanno in sostanza lo scopo di eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; di promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli ove sono sottorappresentate, nonché favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
Per l'attuazione delle finalità suddette, è stato istituito il Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, per coordinare l'operato del quale intervengono i Consiglieri di Parità nazionali, regionali e provinciali.
Presso il Dipartimento per le pari opportunità, è inoltre istituita la Commissione per le (—), con competenza a fornire al Ministro per le pari opportunità, che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di (—), sui provvedimenti di competenza dello Stato, ad esclusione di quelli riferiti alla materia della parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.
Tra gli obiettivi principali in materia di (—), rilevano:
— la promozione delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti;
— la formazione di una cultura della differenza di generi;
— la valorizzazione del potenziale di innovazione costituito dalla professionalità e dall'imprenditorialità femminile;
— la realizzazione di tempi e cicli di vita che consentano anche alle donne di svolgere impegni di lavoro, cura, formazione culturale e professionale;
— la tutela della salute delle donne e degli uomini e la promozione di iniziative volte a sostenere la realizzazione del desiderio di maternità e ad assicurare una procreazione libera e responsabile.
Tra le norme di particolare valenza rientrano quelle relative alle discriminazioni sessuali, individuate dall'art. 26 del D.Lgs 198/2006 in quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.