Pari opportunità tra uomo e donna
Pari opportunit à tra uomo e donna (leg. soc.)
Principio che, accanto a quello di parit à di trattamento, è finalizzato all'uguaglianza sostanziale tra uomo e donna nel lavoro e in generale nell'esercizio dei diritti umani e delle libert à fondamentali, in piena attuazione dell'art. 3 della Costituzione.
Attualmente il D.Lgs. 198/2006 è intervenuto a coordinare e modificare tutta la normativa gi à esistente in materia di () col fine di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sul sesso in tutti i campi della vita civile, sociale, economica etc.
A tal proposito, il legislatore si propone di favorire l'inserimento e la carriera delle donne attraverso l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, per la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della () nel campo del lavoro e nella societ à.
Le azioni positive, gi à previste dalla L. 125/91, hanno in sostanza lo scopo di eliminare le disparit à di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilit à; di promuovere l'inserimento delle donne nelle attivit à, nei settori professionali e nei livelli ove sono sottorappresentate, nonch é favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilit à familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilit à tra i due sessi.
Per l'attuazione delle finalit à suddette, è stato istituito il Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parit à di trattamento ed uguaglianza di opportunit à tra lavoratori e lavoratrici, per coordinare l'operato del quale intervengono i Consiglieri di Parit à nazionali, regionali e provinciali.
Presso il Dipartimento per le pari opportunit à, è inoltre istituita la Commissione per le (), con competenza a fornire al Ministro per le pari opportunit à, che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di (), sui provvedimenti di competenza dello Stato, ad esclusione di quelli riferiti alla materia della parit à fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.
Tra gli obiettivi principali in materia di (), rilevano:
la promozione delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti;
la formazione di una cultura della differenza di generi;
la valorizzazione del potenziale di innovazione costituito dalla professionalit à e dall'imprenditorialit à femminile;
la realizzazione di tempi e cicli di vita che consentano anche alle donne di svolgere impegni di lavoro, cura, formazione culturale e professionale;
la tutela della salute delle donne e degli uomini e la promozione di iniziative volte a sostenere la realizzazione del desiderio di maternit à e ad assicurare una procreazione libera e responsabile.
Tra le norme di particolare valenza rientrano quelle relative alle discriminazioni sessuali, individuate dall'art. 26 del D.Lgs 198/2006 in quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignit à di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.