Abitazione

Abitazione (d. civ.)
È il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia (artt. 1022-1026 c.c.). Esso rientra tra i diritti reali di godimento su cosa altrui [Diritti (soggettivi)].
Ha carattere personalissimo, quindi non può essere ceduto, né locato, né sottoposto a sequestro.
Il diritto di (—) può essere costituito oltre che per atto di volontà, anche per legge: tra i diritti ereditari spettanti al coniuge del defunto, infatti, è compreso il diritto di (—) sulla casa adibita a residenza familiare.
Differisce dall'usufrutto perché le facoltà di godimento sono limitate appunto ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia ed inoltre perché il carattere personale del diritto è ancora più accentuato che nell'usufrutto. Risultano applicabili peraltro le norme che disciplinano l'usufrutto, in quanto compatibili (art. 1026 c.c.).