Zona economica esclusiva

Zona economica esclusiva (d. internaz.)
Area di 200 miglia, adiacente il mare territoriale, in cui lo Stato costiero esercita quei poteri necessari allo sfruttamento delle risorse economiche presenti nell'area, sia nel sottosuolo marino che nelle acque sovrastanti. L'istituto della (—) è stato formalmente recepito dal diritto internazionale soltanto con la III Conferenza sul diritto del mare di Montego Bay del 1982.
I diritti dello Stato costiero sulla (—) non possono pregiudicare la libertà degli altri Stati per quanto riguarda la navigazione ed il sorvolo o comunque l'utilizzo, a fini internazionalmente leciti, dell'area.