Vita e integrità fisica [diritto alla] (d. pen., d. civ.)
Diritto tutelato sia dal diritto penale (che punisce l'omicidio e le lesioni personali) che dal diritto civile, che lo protegge con le norme sul risarcimento del danno, patrimoniale e morale.
È un diritto assoluto (che può essere fatto valere nei confronti di tutti), necessario (in quanto ne è necessariamente titolare ogni essere umano), intangibile (la cui violazione è soggetta a sanzione), irrinunciabile ed indisponibile (la disciplina di tale profilo è affidata all'art. 5 c.c.) [Atto (di disposizione del corpo)].