Verifiche fiscali

Verifiche fiscali (d. trib.)
Controlli effettuati dall'amministrazione finanziaria per la rilevazione e repressione delle infrazioni alle norme tributarie.
Accessi, verificazioni e ricerche sono stati regolati dai decreti istitutivi dei singoli tributi: in particolare in materia di imposta sul valore aggiunto ed imposte dirette sono dettate disposizioni del tutto similari.
Il D.P.R. 633/1972 (IVA) e il D.P.R. 600/1973 (imposte dirette) stabiliscono le modalità e le procedure delle (—): queste consistono in una complessa attività di controllo presso aziende e studi professionali, mediante indagini contabili ed extracontabili svolte dagli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza.
Il legislatore precisa le diverse modalità di accesso nei locali, a seconda che i locali stessi siano destinati all'esercizio di impresa, a studio professionale, ad abitazione etc.
A conclusione delle operazioni giornaliere di verifica i funzionari operanti devono redigere un processo verbale di verifica, che descriverà le operazioni compiute, ed un processo verbale di constatazione, che sintetizzerà le violazioni riscontrate.
I poteri accordati ai verificatori dai citati decreti sono stati ulteriormente estesi nel corso degli ultimi anni con la concessione di ampie deroghe al segreto bancario e con la facoltà di utilizzare, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in sede amministrativa dati ed elementi raccolti nel corso di indagini penali.
Proprio con riferimento all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, il D.Lgs. 74/2000 di riforma del sistema penale tributario, ha stabilito che la suddetta autorizzazione possa essere concessa anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 329 c.p.p. relative all'obbligo del segreto.
Da ultimo, infine, con l'approvazione dello Statuto del contribuente, L. 212/2000, sono state stabilite una serie di disposizioni a tutela del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
In particolare è stato stabilito che gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali devono essere svolte con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle normali attività d'impresa. Inoltre, tali verifiche non possono eccedere i 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 nei casi di particolare complessità che devono essere adeguatamente motivati.