Usucapio libertatis

Usucapio libertatis [usucapione della libertà] (d. civ.)
Principio in base al quale chi usucapisce, se ha posseduto il bene come libero da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la piena e libera proprietà, a prescindere da eventuali pesi gravanti su di essa e mai fatti valere durante il periodo di usucapione.
Tale istituto era noto al diritto romano, ma non è testualmente previsto nel nostro ordinamento giuridico.
Per la giurisprudenza prevalente non è configurabile nel nostro ordinamento giuridico la possibilità di usucapire la libertà di un immobile da pesi che lo gravino, essendo, invece, soltanto configurabile la prescrizione estintiva per non uso dei diritti reali parziari gravanti su un immobile.