Usucapio libertatis
Usucapio libertatis [usucapione della libert à] (d. civ.)
Principio in base al quale chi usucapisce, se ha posseduto il bene come libero da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la piena e libera propriet à, a prescindere da eventuali pesi gravanti su di essa e mai fatti valere durante il periodo di usucapione.
Tale istituto era noto al diritto romano, ma non è testualmente previsto nel nostro ordinamento giuridico.
Per la giurisprudenza prevalente non è configurabile nel nostro ordinamento giuridico la possibilit à di usucapire la libert à di un immobile da pesi che lo gravino, essendo, invece, soltanto configurabile la prescrizione estintiva per non uso dei diritti reali parziari gravanti su un immobile.