Uguaglianza

Uguaglianza (d. cost.)
L'art. 3 Cost. definisce il concetto d'(—) rivolgendosi a tutti i cittadini, anche se è ormai pacifico che destinatari della disposizione devono considerarsi anche:
— gli stranieri e gli apolidi;
— le persone giuridiche e gli altri enti, anche se sforniti di personalità giuridica.
I due commi di tale articolo definiscono l'(—) formale e quella sostanziale, in quanto la prima resterebbe una pura enunciazione teorica, se non fosse integrata dalla seconda.
() formale
L'(—) formale (art. 3 Cost.) può essere intesa in due diverse accezioni:
— come (—) davanti alla legge;
— come (—) nella legge.
Quanto al primo significato, essa sta ad indicare che nessuno può ergersi al di sopra della legge facendo valere presunte differenze di dignità sociale. L'(—) viene a identificarsi, così, col divieto di eccezioni collegate a differenze di dignità sociale.
L'(—) nella legge, invece, pone un vincolo allo stesso legislatore, vietandogli di emanare leggi che contengano discriminazioni fondate su diverse qualificazioni personali espressamente indicate dalla Costituzione: sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Ovviamente tale divieto non può essere sempre preso alla lettera, dal momento che la stessa Costituzione prevede espressamente distinzioni di disciplina a garanzia proprio di quelle categorie: si pensi all'art. 6 Cost., che impone alla Repubblica di tutelare, con apposite norme, le minoranze linguistiche [Minoranze etniche e linguistiche].
La dottrina interpreta il divieto di discriminazioni in un duplice modo:
— le leggi, pur se riferite ad un gruppo determinato, non devono avere carattere personale o singolare, a meno che non vi siano giustificate ragioni;
— il principio d'(—) non vieta in assoluto discipline differenziate, ma solo discriminazioni irrazionali o, meglio, irragionevoli, con una presunzione di irrazionalità per le discriminazioni fondate su una delle categorie indicate dall'art. 3 Cost.
Il principio d'(—) viene così ad evolversi in principio di ragionevolezza delle leggi [Ragionevolezza delle leggi (Principio di)].
() sostanziale
Il Costituente ha giustamente riconosciuto che non ha alcun valore stabilire e garantire il principio di (—) tra i cittadini, quando si frappongono ostacoli di carattere economico-sociale che di fatto ne limitano la libertà e l'(—) ponendoli in posizione di disuguaglianza originaria.
La nostra Costituzione (art. 3 Cost.) affida alla Repubblica il compito di intervenire per rimuovere siffatti ostacoli, affinché tutti i cittadini siano posti inizialmente su di un piano di sostanziale parità.
Pertanto il principio di (—) sostanziale qualifica il nostro sistema come interventista [Stato].