Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto

Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (d. lav.)
Con la direttiva 987/80 il Consiglio della CEE ha voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di lavoro. A tale scopo la direttiva ha delineato un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si sostituiscono al datore di lavoro per il pagamento di taluni crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza di quest'ultimo.
In attuazione di detta direttiva lo Stato italiano ha adottato due testi normativi, la L. 297/82, istitutiva del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (somma che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro), e il D.Lgs. 80/92, con il quale la garanzia è stata estesa anche alle ultime retribuzioni del lavoratore (artt. 1 e 2).
Di recente, la disciplina del Fondo di Garanzia è stata integrata dal D.Lgs. 186/05.
Il (—) è alimentato con un contributo a carico dei soli datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali.
Possono richiedere l'intervento del Fondo tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che alimenta la gestione del Fondo, compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista e i dirigenti di aziende industriali.
I requisiti per l'intervento del Fondo di garanzia sono diversi, a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo etc.).
Se il datore di lavoro è soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l'intervento del Fondo sono tre:
— la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
— l'apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
— l'accertamento del credito per T.F.R. rimasto insoluto (in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa tale accertamento avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura).
Se, invece, il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono quattro:
— cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
— inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F.;
— insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a soddisfare il credito del lavoratore, a seguito di pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro;
— accertamento, da parte del giudice, dell'esistenza del credito per T.F.R. rimasto insoluto.
L'Istituto è tenuto a liquidare il T.F.R. a carico del Fondo di garanzia nel termine di 60 gg. decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione (art. 2, co. 7, L. 297/82).