Scissione di società

Scissione di società (d. comm.)
Operazione di trasferimento del patrimonio di una società a una o più società preesistenti o di nuova costituzione.
L'art. 2506 c.c. opera una distinzione tra (—) in senso stretto e (—) parziale (cd. scorporazione).
Nel primo caso, una società trasferisce l'intero suo patrimonio a due o più società, preesistenti o di nuova costituzione (cd. società beneficiaria), le cui azioni o quote vengono assegnate ai soci della società scissa.
Per effetto di tale operazione, la società scissa cessa di esistere quale autonomo soggetto di diritto.
Nella (—) parziale o scorporazione, invece, una società trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione.
In tale ipotesi, la società che si scinde resta in vita, ma le azioni o le quote delle società beneficiarie sono attribuite direttamente ai soci della società trasferente e non al patrimonio della stessa. Per questo motivo, tale patrimonio subirà un impoverimento corrispondente alle attività trasferite.
La scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Gli amministratori delle società partecipanti alla (—) devono redigere un progetto di (—) e devono altresì predisporre un'apposita situazione patrimoniale redatta secondo le regole dettate per il bilancio di esercizio.