Scissione di società
Scissione di societ à (d. comm.)
Operazione di trasferimento del patrimonio di una societ à a una o pi ù societ à preesistenti o di nuova costituzione.
L'art. 2506 c.c. opera una distinzione tra () in senso stretto e () parziale (cd. scorporazione).
Nel primo caso, una societ à trasferisce l'intero suo patrimonio a due o pi ù societ à, preesistenti o di nuova costituzione (cd. societ à beneficiaria), le cui azioni o quote vengono assegnate ai soci della societ à scissa.
Per effetto di tale operazione, la societ à scissa cessa di esistere quale autonomo soggetto di diritto.
Nella () parziale o scorporazione, invece, una societ à trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o pi ù societ à beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione.
In tale ipotesi, la societ à che si scinde resta in vita, ma le azioni o le quote delle societ à beneficiarie sono attribuite direttamente ai soci della societ à trasferente e non al patrimonio della stessa. Per questo motivo, tale patrimonio subir à un impoverimento corrispondente alle attivit à trasferite.
La scissione non è consentita alle societ à in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Gli amministratori delle societ à partecipanti alla () devono redigere un progetto di () e devono altres ì predisporre un'apposita situazione patrimoniale redatta secondo le regole dettate per il bilancio di esercizio.